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Ordinanza — n. 9688/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug trafficking conviction, citing insufficient evidence of alternative facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9688/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Udu Austine Oyeke and Jaiteh Ibrahima inadmissible. The defendants argued for a re-evaluation of evidence regarding drug quantities and their role in trafficking, but the court found these claims manifestly unfounded. The court upheld the lower court's assessment that the defendants' actions constituted a causal contribution to drug distribution based on visible transport and behavioral indicators.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 110 c.p.; Art. 73 d.P.R. n. 309/1990: Appeals challenging the conviction for drug trafficking are inadmissible when the appellate court's reasoning is rational and the facts support the conclusion of criminal activity without logical gaps.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal causal contribution drug quantity assessment appellate review standards imputazione per reati di stupefacenti tossicodipendenza dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 110 c.p.
del Tribunale di Sciacca il 9 maggio 2024, con cui Udu Austine Oyeke e Jaiteh Ibrahima erano stati condannati alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione e 12.000 di euro ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato ex art. 110 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Osservato che l'unico motivo del ricorso di Ibrahima Jaiteh e il secondo motivo del ricorso di Udu Austine Oyeke, con i quali si contesta l'omesso riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R.
Art. 132 c.p.
Sottolineato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa di Udu Austine Oyeke deduce l'erronea applicazione dell'art. 132 e 133 cod.
Art. 133 c.p.
art. 110 cod. pen
del Tribunale di Sciacca il 9 maggio 2024, con cui Udu Austine Oyeke e Jaiteh Ibrahima erano stati condannati alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione e 12.000 di euro ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato ex art. 110 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018
Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: UDU AUSTINE OYEKA nato a BENIN CITY( NIGERIA) il 16/03/1978 JAITEH IBRAHIMA nato a JABAKUMDA( GAMBIA) il 01/01/1996 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Sciacca il 9 maggio 2024, con cui Udu Austine Oyeke e Jaiteh Ibrahima erano stati condannati alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione e 12.000 di euro ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato ex art. 110 cod. pen. e 73, co. 1 e 1 bis, del d.

P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Sciacca il 25 ottobre 2022. Letta la memoria del 7 dicembre 2025, con cui l'avvocato Maria Tiziana Favoroso, difensore di fiducia dell'imputato Jaiteh Ibrahima, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Osservato che l'unico motivo del ricorso di Ibrahima Jaiteh e il secondo motivo del ricorso di Udu Austine Oyeke, con i quali si contesta l'omesso riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr.

Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), hanno valorizzato, in maniera non illogica, la pluralità delle sostanze illecitamente detenute (cocaina pari a 11,19 grammi con 74,65 dosi ricavabili ed eroina pari 0,087 grammi con 3,48 dosi ricavabili) e la suddivisione in vari sacchetti, ciò a riprova dell'esistenza di un'attività di spaccio di dimensioni non trascurabili. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa di Udu Austine Oyeke censura, sotto il profilo di violazione di legge e vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi.

La Corte territoriale infatti, nel richiamare gli accertamenti dei C.C. di Sciacca, ha precisato che la condotta del ricorrente, lungi dal qualificarsi in termini di mera connivenza non punibile, si è concretizzata in un valido apporto causale, consistito nel trasportare con la propria autovettura un quantitativo di stupefacente ben visibile, perché posizionato nel sedile posto al suo fianco, essendo altresì significativa la reazione nervosa tenuta dall'imputato al momento del controllo di RG. (cfr. pagine, 2, 3 e 4 della sentenza impugnata).

Sottolineato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa di Udu Austine Oyeke deduce l'erronea applicazione dell'art. 132 e 133 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rimarcato l'adeguatezza della pena, peraltro fissata in misura corrispondente al minimo edittale e già mitigata dal riconoscimento nella massima estensione delle attenuanti generiche. Evidenziato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere a carico dei ricorrenti del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1