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Ordinanza — n. 9687/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded due to excessive penalty and denial of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9687/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mario Pugliese inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Pugliese challenged the excessive sentence and denial of generic mitigating circumstances regarding his drug trafficking conviction. The court rejected these arguments, noting the appellate court correctly considered the illicit nature of the drugs and the use of public restrooms as logistical bases for his trade.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: An appeal based on the excessiveness of the penalty or the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning is rational and the sentencing is not excessive.

Parole chiave

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drug trafficking penalty generic mitigating circumstances excessive sentence appeal inadmissible appeal procedural costs order abuso di sostanze reati contro l'integrità sessuale partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE MARIO nato a ROSSANO il 18/08/1979 avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro dell'8 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Castrovillari il 6 luglio 2022, con la quale Mario Pugliese era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa, ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Corigliano-Rossano il 7 aprile 2022.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'eccessività della pena e il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in senso ostativo alla richiesta difensiva di mitigazione della pena (invero fissata in misura non esorbitante), sia la tipologia della sostanza ceduta e detenuta illecitamente (eroina), peraltro in parte gettata nel water ed eliminata, sia la circostanza che, per la propria attività di spaccio, l'imputato ha utilizzato come base logistica í bagni pubblici del centro storico di Rossano.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.