Ordinanza — n. 9686/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOCI DAVIDE nato a CATANZARO il 17/05/1992 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 28 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Catanzaro il 26 novembre 2021, con la quale Davide Voci era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, fatto accertato in Catanzaro il 22 giugno 2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9686/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, fatto accertato in Catanzaro il 22 giugno 2021.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOCI DAVIDE nato a CATANZARO il 17/05/1992 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 28 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Catanzaro il 26 novembre 2021, con la quale Davide Voci era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, fatto accertato in Catanzaro il 22 giugno 2021.
Osservato che i primi sei motivi di ricorso, con cui la difesa contesta, in termini sostanzialmente sovrapponibili, contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali (pagine 2-3 della sentenza impugnata), nel ritenere penalmente rilevante la condotta ascritta all'imputato e nel confrontarsi con le obiezioni difensive, hanno richiamato gli accertamenti della P.G. compiuti presso il luogo di dimora di Voci, valorizzando in maniera razionale la diversità delle sostanze stupefacenti rinvenute, oltre che la contigua presenza di strumenti utili al loro confezionamento e della somma di 800 euro, formata da banconote di piccolo taglio e rispetto alla quale non sono state ritenute pertinenti le giustificazioni difensive.
Rilevato che il settimo e ottavo motivo, con í quali si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sono parimenti inammissibili, in quanto ripropositivì di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 3-4), nella quale, in modo pertinente, sono state sottolineate, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., le dimensioni non trascurabili dei fatti, rivelatrici di un'offesa non lieve al bene giuridico protetto, per come desumibile sia dalla diversità delle sostanze stupefacenti illecitamente detenute, sia dalla rilevante somma rinvenuta, sia dal fatto che l'attività di spaccio è stata percepita dai vicini dell'imputato, i quali hanno allertato le forze dell'ordine.
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni non illogiche, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. n F2-
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicem