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Ordinanza — n. 9684/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9684/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9684/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARDA SALVATORE SEBASTIANO nato a CATANIA il 20/01/1996 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 5 marzo 2025, che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania il 26 settembre 2022, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena a carico di Salvatore Sebastiano Tarda, in relazione al reato commesso in Catania il 12 agosto 2022, in 1 anno, 9 mesi di reclusione e 1.600 euro di multa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9684/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena a carico di Salvatore Sebastiano Tarda, in relazione al reato commesso in Catania il 12 agosto 2022, in 1 anno, 9 mesi di reclusione e 1.600 euro di multa.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie confisca sotto sanzione internazionale sanzioni pecuniarie flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARDA SALVATORE SEBASTIANO nato a CATANIA il 20/01/1996 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 5 marzo 2025, che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania il 26 settembre 2022, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena a carico di Salvatore Sebastiano Tarda, in relazione al reato commesso in Catania il 12 agosto 2022, in 1 anno, 9 mesi di reclusione e 1.600 euro di multa.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali (pagine 4-5 della sentenza impugnata), nel ritenere ascrivibile all'imputato il fatto contestato, hanno valorizzato in maniera razionale gli accertamenti della P.G. compiuti con l'intervento dell'unità cinofila presso il luogo di dimora di Tarda.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni non illogiche, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (v. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.