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Ordinanza — n. 9683/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9683/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9683/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRZI ANTONINO nato a CATANIA il 25/03/1995 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 17 giugno 2025 che, in parziale riforma della decisione resa all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Catania il 27 gennaio 2025, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena a carico di Antoni tà Virzì, in relazione al reato di cessione di stupefacenti in concorso con altro coimputato accertato in Catania 1'8 ottobre 2024, in 1 anno, 6 mesi, 20 giorni di reclusione e 4.000 euro di multa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9683/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena a carico di Antoni tà Virzì, in relazione al reato di cessione di stupefacenti in concorso con altro coimputato accertato in Catania 1'8 ottobre 2024, in 1 anno, 6 mesi, 20 giorni di reclusione e 4.000 euro di multa.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa irregolarità finanziarie revoca del fallimento cattiva gestione danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRZI ANTONINO nato a CATANIA il 25/03/1995 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 17 giugno 2025 che, in parziale riforma della decisione resa all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Catania il 27 gennaio 2025, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena a carico di Antoni tà Virzì, in relazione al reato di cessione di stupefacenti in concorso con altro coimputato accertato in Catania 1'8 ottobre 2024, in 1 anno, 6 mesi, 20 giorni di reclusione e 4.000 euro di multa.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'eccessività della pena irrogata, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello giustificato il discostamento della pena dal minimo edittale in ragione della diversa tipologia delle sostanze stupefacente cedute, dell'importo apprezzabile della somma ceduta e della pur rudimentale organizzazione allestita dall'imputato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.