Ordinanza — n. 9682/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASIELLO ALESSIO ROBERTO nato a MILANO il 14/05/1993 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 18 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Milano il 7 maggio 2024, con la quale Alessio Roberto Masiello era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Milano il 19 aprile 2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9682/2026 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Milano il 7 maggio 2024, con la quale Alessio Roberto Masiello era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Milano il 19 aprile 2023.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASIELLO ALESSIO ROBERTO nato a MILANO il 14/05/1993 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 18 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Milano il 7 maggio 2024, con la quale Alessio Roberto Masiello era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Milano il 19 aprile 2023.
Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è inammissibile, in quanto il tema della responsabilità non era stato dedotto con l'atto di appello, contenente doglianze riferite al solo trattamento sanzionatorio. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.