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Ordinanza — n. 9680/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug conviction for manifestly unfounded arguments exceeding merits review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9680/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued for alternative evidence evaluation and different sentencing, but the court found these arguments generic and outside the scope of a legality review. The court upheld the lower court's factual findings regarding the drug quantities and the specific recidivism status.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals against judgments of summary procedure are inadmissible if they merely propose alternative merit assessments rather than challenging the legality of the decision.

Parole chiave

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summary procedure appeal manifestly unfounded grounds scope of legality review drug possession conviction specific recidivism procedural costs order inadmissible appeal detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Osservato che anche il secondo motivo, con cui la difesa censura la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R.
Art. 337 cod. pen.
309 del 1990 (capo A) e art. 337 cod. pen. (capo B).
art. 337 cod. pen
309 del 1990 (capo A) e art. 337 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018
Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCA STEFAN nato a ROMA il 13/07/2002 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 luglio 2024, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Roma il 12 gennaio 2024, con la quale Stefan Coca, riconosciute le attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva specifica e infraquinquennale, era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 12.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati ex art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e art. 337 cod. pen. (capo B).

Fatti commessi in Roma il 23 novembre 2023. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo A), è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, invero in termini generici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una corretta ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere ascrivibile all'imputato la condotta ascrittagli (detenzione illecita di 83 grammi di hashish lanciati per strada dall'auto che guidava e di altri 100 grammi di hashish rinvenuti nella sua abitazione a seguito di perquisizione domiciliare), hanno valorizzato e correlato, in maniera non illogica, gli accertamenti del Distretto di Polizia "Lido di Ostia" e le dichiarazioni sostanzialmente confessorie rese dall'imputato in sede di convalida dell'arresto.

Osservato che anche il secondo motivo, con cui la difesa censura la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e superati; la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ha valorizzato i mezzi, le modalità e le circostanze del fatto di reato, con particolare riguardo al quantitativo di stupefacente rinvenuto, contenente THC corrispondente a ben 2.520 dosi (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata).

Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata prevalenza delle attenuanti generiche (terzo motivo) e della eccessività della pena (quarto motivo), avendo la Corte di appello rimarcato l'adeguatezza del giudizio di equivalenza delle circostanze e la congruità della pena in ragione delle modalità dei fatti e della personalità dell'imputato, gravato da un precedente specifico nel quinquennio. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12