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Ordinanza — n. 9678/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded regarding sentencing mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9678/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Cangelosi inadmissible due to a manifest lack of specific arguments against the lower court's reasoning. The defense claimed the sentencing treatment was not mitigated, but the court found the appeal generic and unsupported by specific critiques of the judgment's detailed analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or generic, lacking specific criticism of the reasoning in the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing mitigation manifestly unfounded procedural costs recidiva nell'infrazione sanzioni penali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGELOSI FRANCESCO nato a PALERMO il 27/06/1991 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 27 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo il 29 maggio 2024, con la quale Francesco Cangelosi, riconosciute le attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva specifica e reiterata, era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 5.600 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Palermo il 14 ottobre 2023.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce il vizio di motivazione rispetto alla mancata mitigazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, in quanto palesemente generico, non essendovi critiche specifiche al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale sono state diffusamente illustrate, alle pagine 1, 2, 3, con argomenti pertinenti, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di riduzione della pena. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.