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Ordinanza — n. 9677/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9677/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9677/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDELICATO SIMONE ALESSANDRO nato il 29/01/1997 avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 18 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Marsala 11 14 settembre 2023, con cui Simone Alessandro Indelicato era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 7, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, a lui ascritto per aver attestato falsamente, nella domanda diretta al conseguimento del reddito di cittadinanza, di non convivere con altre persone; fatto accertato in Castelvetrano il 24 maggio 2021.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9677/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazione motivata cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDELICATO SIMONE ALESSANDRO nato il 29/01/1997 avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 18 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Marsala 11 14 settembre 2023, con cui Simone Alessandro Indelicato era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 7, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, a lui ascritto per aver attestato falsamente, nella domanda diretta al conseguimento del reddito di cittadinanza, di non convivere con altre persone; fatto accertato in Castelvetrano il 24 maggio 2021.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione dell'art. 65 del d. Igs. n. 82 del 2005 e il vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente vagliato dai giudici di merito, i quali, in maniera pertinente, hanno evidenziato (pag. 2 della sentenza impugnata) che, essendo stata presentata la domanda del 7 luglio 2020 in modalità telematica, non occorreva l'apposizione della firma del richiedente. Evidenziato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della conferma della conferma del giudizio di responsabilità penale per l'asserita mancanza dell'elemento soggettivo, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di appello, i quali hanno ragionevolmente ritenuto penalmente rilevante la condotta dell'imputato, sottolineando la chiarezza lessicale della formula trascritta nella domanda, tale da non lasciare dubbi circa i motivi ostativi al riconoscimento del beneficio.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2