Ordinanza — n. 9676/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VICINO MARCO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 13/11/1967 PATELLA GIUSEPPE nato a ALTAMURA il 15/10/1977 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 24 giugno 2024 che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Bari il 28 aprile 2023, con la quale Marco Vicino e Giuseppe Patella erano stati condannati alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli art. 5 (capo 1) e 8 (capo 2) del d.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9676/2026 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Bari il 28 aprile 2023, con la quale Marco Vicino e Giuseppe Patella erano stati condannati alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli art. 5 (capo 1) e 8 (capo 2) del d.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VICINO MARCO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 13/11/1967 PATELLA GIUSEPPE nato a ALTAMURA il 15/10/1977 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 24 giugno 2024 che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Bari il 28 aprile 2023, con la quale Marco Vicino e Giuseppe Patella erano stati condannati alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli art. 5 (capo 1) e 8 (capo 2) del d.
Igs. n. 74 del 2000. Fatti commessi in Gravina, rispettivamente, il 29 dicembre 2016 (capo 1) e dal 10 gennaio al 31 dicembre 2015 (capo 2). Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con cui la difesa ha censurato la conferma del giudizio di colpevolezza di Patella, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel richiamare gli esiti della verifica fiscale e le dichiarazioni rese dal coimputato Vicino e dai cassieri di banca Calculli e Berloco, hanno rimarcato il ruolo dell'imputato di gestore di fatto della ditta di Vicino e di consapevole artefice di tutte le condotte delittuose.
Osservato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di Marco Vicino, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato in senso contrario (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata) il rilevante ammontare delle imposte evase, restando solo da precisare che la rinuncia ai motivi di appello in punto di responsabilità non può costituire di per sé solo motivo dirimente ai fini dell'applicazione delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen.
Evidenziato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre