Italian Court dismisses appeal on sentencing as facts and prior record justify original penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Nicola Marena inadmissible regarding the sentencing decision. The defense argued for a reduced penalty, but the court found the lower court's reasoning rational and based on Marena's criminal personality and specific prior convictions. Since the appeal raised only merit-based disagreements rather than legal errors, the court rejected it and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: An appeal challenging a sentence solely on grounds of insufficient motivation regarding the penalty is inadmissible when the lower court's assessment of the offender's personality and prior record is rational and not subject to re-evaluation in a court of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARENA NICOLA nato a MODUGNO il 03/08/1988 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 4 aprile 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Bari il 17 gennaio 2022, con la quale Nicola Marena era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Bari il 24 settembre 2018.
Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa censura il vizio di motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata adeguatamente valorizzato (pagina 5), in senso ostativo all'accoglimento della richiesta di riduzione della pena, la personalità dell'imputato, gravato da vari precedenti penali, di cui uno specifico, posti a fondamento della contestata recidiva specifica e infraquinquennale. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.