Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9673/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9673/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9673/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHARKAOUI MEDDAOUI SOUFIAN nato il 08/10/1998 avverso la sentenza del 25/02/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che El KharkaoUi Meddaoui Souifian, tramite il suo difensore di fiducia, contesta la qualificazione giuridica del fatto e la sua mancata assoluzione rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 25 febbraio 2025 dal Tribunale di Milano, con cui gli è stata applicata la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Milano il 16 dicembre 2024.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9673/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Milano il 16 dicembre 2024.

Parole chiave

Generato dall'IA
dipendenza da sostanze detenzione di stupefacenti sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sospensione di pena semiprigionia
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHARKAOUI MEDDAOUI SOUFIAN nato il 08/10/1998 avverso la sentenza del 25/02/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che El KharkaoUi Meddaoui Souifian, tramite il suo difensore di fiducia, contesta la qualificazione giuridica del fatto e la sua mancata assoluzione rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 25 febbraio 2025 dal Tribunale di Milano, con cui gli è stata applicata la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Milano il 16 dicembre 2024.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono evidentemente ravvisabili nel caso di specie, non rivelando alcuna criticità la qualificazione giuridica dei fatti, peraltro contestata in termini del tutto generici.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.