Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of liability grounds and merit arguments exceeding scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued for acquittal and reclassification of the offense, but the appellate court had previously waived these liability grounds. The court rejected the appeal because the remaining arguments regarding sentencing exceeded the scope of a legitimacy review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 110 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant waives liability grounds in the appellate judgment and subsequent merit arguments fall outside the scope of the legitimacy review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEMURRO GIOVANNI nato a NAPOLI il 01/06/1989 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 aprile 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli il 28 aprile 2023, ha rideterminato in anni 5 reclusione ed euro 25.000 di multa la pena a carico di Giovanni Montemurro, ritenuto colpevole del reato ex art. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
Fatto commesso in Napoli il 2 maggio 2017. Osservato che i primi due motivi di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato e la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, sono inammissibili, dovendosi considerare che nel giudizio di appello vi è stata rinuncia ai motivi in punto di responsabilità. Evidenziato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in modo non irragionevole, la tipologia della condotta e la circostanza che il processo si sarebbe comunque concluso in tempi brevi, fermo restando che l'esame incidentale dei motivi rinunciati ne aveva in ogni caso rivelato l'infondatezza, il che ha consentito di apprezzare in maniera non piena il pur positivo comportamento processuale.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom