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Ordinanza — n. 9671/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9671/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9671/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARETTI ANTONIO nato a NAPOLI 11 14/03/1964 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27 marzo 2025, che, in riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli il 9 febbraio 2018, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen. in sede di concordato in appello, in anni 4, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 20.000 di multa la pena a carico di Antonio Passaretti, ritenuto responsabile per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. pen, art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9671/2026 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Napoli il 9 febbraio 2018, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen. in sede di concordato in appello, in anni 4, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 20.000 di multa la pena a carico di Antonio Passaretti, ritenuto responsabile per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti ritiro della querela penale remissione della pena pene condizionali riduzione della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. pen
del Tribunale di Napoli il 9 febbraio 2018, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
272853), secondo cui, in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen.), con cui la difesa dell'imputato ha censurato il difetto di motivazione per la mancata valutazione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARETTI ANTONIO nato a NAPOLI 11 14/03/1964 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27 marzo 2025, che, in riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli il 9 febbraio 2018, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen. in sede di concordato in appello, in anni 4, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 20.000 di multa la pena a carico di Antonio Passaretti, ritenuto responsabile per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Il presente ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.), con cui la difesa dell'imputato ha censurato il difetto di motivazione per la mancata valutazione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., è inammissibile, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, dep. 2018, Rv. 272853), secondo cui, in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. posto che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen. non debba motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.