Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded challenges to conviction and legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Turri inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Turri challenged the lower court's confirmation of his guilty verdict for violating sealed areas and the specific legal qualification of his conduct. The court rejected these arguments as manifestly unfounded, noting that the trial judges had adequately evaluated the evidence and that the appellant's proposed alternative assessments of the facts fell outside the scope of a legitimacy review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 349, comma 2, cod. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals manifestly unfounded regarding the reconstruction of facts or the legal qualification of conduct are inadmissible, as the court of first instance has already performed an exhaustive evaluation of the evidentiary sources.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURRI ANGELO nato a CONZA DELLA CAMPANIA il 02/08/1946 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Avellino il 29 marzo 2023, con la quale Angelo Turri era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 7 di reclusione ed euro 900 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 e 349, comma 2, cod. pen.
Fatti commessi in Conza della Campania a partire dal 16 luglio 2018. Rilevato che i due motivi di ricorso, con cui si censura, in termini sovrapponibili, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato e la qualificazione giuridica della relativa condotta, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'esauriente valutazione operata dai giudici di merito, i quali hanno adeguatamente ricostruito i fatti di causa, valorizzando in particolare (pagine 6 e 7 della sentenza impugnata) gli accertamenti sintetizzati dal mar.
Tosco, da cui è emerso che Turri ha violato i sigilli apposti il 15 luglio 2018 sull'area adibita alla distribuzione di alimenti e bevande oggetto di sequestro, essendo risultata tale area aperta alla clientela il 1°, il 2, il 3 e il 5 agosto 2018. Evidenziato che alcuna criticità appare ravvisabile in ordine all'integrazione della fattispecie contestata, avendo la Corte territoriale rimarcato in modo pertinente, da un lato, che all'imputato era stato notificato preventivamente il verbale di sequestro preventivo con la nomina di custode e, dall'altro, che, ai fini della sussistenza del reato de quo non rileva la rottura dei sigilli, avendo questa Corte chiarito (Sez. 3, n. 43169 del 15/05/2018, Rv. 274088) che il delitto di violazione dei sigilli di cui all'art. 349 cod. pen. si perfeziona con qualsiasi condotta idonea ad eludere l'obbligo di immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 20