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Ordinanza — n. 9661/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as merely reiterative of lower court arguments regarding theft and receipt charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9661/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised merely reiterated arguments already presented and rejected at the appellate level. The appellant claimed the lower court erred in applying Article 648 of the Penal Code regarding the crime of receipt of a camper, specifically arguing it should not be qualified as theft. The court found these arguments lacked new elements, noting the appellant failed to explain the camper's origin or provide unique proof of the theft.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; A cassation appeal is inadmissible if its grounds are merely reiterative of those already disallowed in the lower judgment, as the supreme court cannot re-examine the merits of facts already fully argued and decided below.

Parole chiave

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reiterative appeal grounds Article 648 penal code crime of receipt theft qualification inadmissible cassation appeal ricettazione imputazione di furto prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Ahmetovic, ritenuto che l'unico motivo, che deduce l'erronea applicazione dell'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Ahmetovic, ritenuto che l'unico motivo, che deduce l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione di un camper e, in particolare, alla mancata qualificazione del fatto come furto, non è consentito in quanto è meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ANGELO nato a SOVERATO il 04/05/1996 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Ahmetovic, ritenuto che l'unico motivo, che deduce l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione di un camper e, in particolare, alla mancata qualificazione del fatto come furto, non è consentito in quanto è meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni del tutto esenti da vizi logici censurabili in sede di legittimità (si vedano, in particolare, le pagg. 2-3 della sentenza impugnata, dalle quali risulta sia la mancanza di spiegazioni, da parte dell'imputato, dell'origine della disponibilità del camper, sia l'assenza di elementi probatori univocamente indicativi della commissione, da parte dell'Ahmetovic, del furto dello stesso camper), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 marzo 20