Italian Court dismisses appeal for reiterating arguments already rejected in second instance regarding attempted money laundering.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Albanese and Iliev inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning regarding their responsibility for attempted money laundering, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the second instance. Consequently, the court ruled that the appeals lacked merit and ordered the appellants to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based on the lack, contradiction, or manifest illogic of reasoning are inadmissible if they merely reiterate grievances already dismissed in the second instance without presenting new, substantive legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALBANESE MICHELE nato a CERIGNOLA il 02/01/1961 ILIEV EVGENI nato il 25/05/1978 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell'interesse di Michele Albanese e di Evgeni Iliev, ritenuto che l'unico motivo, che deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di tentato riciclaggio di un'autovettura in concorso, non è non consentito in quanto è meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni del tutto esenti da vizi logici censurabili in sede di legittimità (si vedano, in particolare, le pagg. 3-4 della sentenza impugnata, con riguardo a quanto percepito dal testimone della polizia giudiziaria Scopece, logicamente valutato come comprovante il fatto che i due imputati avevano già iniziato a smontare l'autovettura), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 marzo