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Ordinanza — n. 9659/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals as inadmissible for reiterating arguments already rejected in the appellate court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9659/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeals filed by Francesco Sforza and Pasquale Cotugno inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for the removal of an aggravating circumstance regarding professional money laundering and the addition of a minor mitigating factor, but these claims were merely repetitions of objections already rejected by the Court of Appeal of Bari. The court ruled that since the lower court had correctly applied established legal principles and factual findings regarding recidivism and the nature of the defendants' contributions, the appeals offered no new grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis cod. pen.; Art. 114 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: Appeals that merely reiterate objections already fully examined and rejected in the appellate judgment are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals reiterative arguments recidiva reiterata money laundering aggravating minor mitigating circumstance Cassa delle ammende procedural dismissal recidiva

Disposizioni normative citate

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third paragraph of Article 648-bis of the Criminal Code
Article 114 of the Criminal Code
pen., e il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento allo Sforza della circostanza attenuante del contributo di minima importanza, a norma dell'art. 114 cod.
fourth paragraph of Article 69 of the Criminal Code
284878- 01), correttamente la Corte d'appello ha ritenuto operante il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti che è previsto dall'art. 69, quarto comma, cod.
art. 648- bis cod. pen
art. 114 cod. pen
pen., e il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento allo Sforza della circostanza attenuante del contributo di minima importanza, a norma dell'art. 114 cod.

Giurisprudenza citata

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Section 2, No. 27816 of 22/03/2019, Rovinelli
Section 3, No. 44882 of 18/07/2014, Cariolo
Section 2, No. 43534 of 24/02/2012, Lubiana
Section U, No. 32318 of 30/03/2023, Sabbatini
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SFORZA FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 27/08/1998 COTUGNO PASQUALE nato a CERIGNOLA il 30/11/1959 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell'interesse di Francesco Sforza e di Pasquale Cotugno, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'attribuzione al Cotugno della circostanza aggravante dell'avere commesso il fatto di riciclaggio nell'esercizio di un'attività professionale, a norma del terzo comma dell'art. 648- bis cod. pen., e il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento allo Sforza della circostanza attenuante del contributo di minima importanza, a norma dell'art. 114 cod. pen., non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi censurabili in questa sede; che la Corte d'appello, infatti:

a) quanto al primo motivo, ha fatto corretta applicazione del principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, in tema di riciclaggio, l'aggravante del fatto commesso nell'esercizio di un'attività professionale, per la sua natura oggettiva, si estende a tutti i concorrenti del reato (Sez. 2, n. 43534 del 24/02/2012, Lubiana, Rv. 253796-01);

b) quanto al terzo motivo, ha non illogicamente motivato che, poiché anche lo Sforza stava attivamente partecipando al complessivo lavoro di "cannibalizzazione" dell'autovettura (trasferendo dal luogo dello smontaggio di essa una portiera), il suo contributo non si poteva ritenere di minima importanza; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si sostiene che il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti (generiche) riconosciute al Cotugno, di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., sarebbe stato ritenuto in assenza del relativo presupposto della recidiva reiterata, in quanto questa sarebbe stata contestata erroneamente, giacché Cotugno, per due delle precedenti condanne, aveva estinto ogni effetto penale per l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, è manifestamente infondato; che, infatti, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, al momento della consumazione del reato, egli era gravato non da una ma da due sentenze definitive per reati precedentemente commessi per le quali non era stato estinto ogni effetto penale - segnatamente, le sentenze della Corte d'appello di Bari: del 31/01/2012, di cui al punto 4) del certificato del casellario giudiziale; del 03/10/2024, di cui al punto 5) del certificato del casellario giudiziale -, con la conseguenza che, dovendosi ritenere sussistenti i presupposti per l'applicazione della recidiva reiterata (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878- 01), correttamente la Corte d'appello ha ritenuto operante il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti che è previsto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso