Ordinanza — n. 9658/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFSAHI KHALID nato il 03/07/1987 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Khalid Lafsahi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché è meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive e giuridicamente corrette, avendo la Corte d'appello rilevato sia l'abitualità del comportamento dell'imputato - in quanto gravato da quattro precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e da un precedente penale per tentata estorsione -, sia che il Lafsahi aveva già in precedenza invaso il medesimo immobile, circostanze, queste, che sono state del tutto legittimamente ritenute ostative alla concessione del beneficio di cui al suddetto art. 131-bis cod. pen., e con le quali il ricorrente ha anche del tutto omesso di confrontarsi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 9658/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., non è consentito perché è meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive e giuridicamente corrette, avendo la Corte d'appello rilevato sia l'abitualità del comportamento dell'imputato - in quanto gravato da quattro precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e da un precedente penale per tentata estorsione -, sia che il Lafsahi aveva già in precedenza invaso il medesimo immobile, circostanze, queste, che sono state del tutto legittimamente ritenute ostative alla concessione del beneficio di cui al suddetto art. 131-bis cod. pen., e con le quali il ricorrente ha anche del tutto omesso di confrontarsi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFSAHI KHALID nato il 03/07/1987 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Khalid Lafsahi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché è meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive e giuridicamente corrette, avendo la Corte d'appello rilevato sia l'abitualità del comportamento dell'imputato - in quanto gravato da quattro precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e da un precedente penale per tentata estorsione -, sia che il Lafsahi aveva già in precedenza invaso il medesimo immobile, circostanze, queste, che sono state del tutto legittimamente ritenute ostative alla concessione del beneficio di cui al suddetto art. 131-bis cod. pen., e con le quali il ricorrente ha anche del tutto omesso di confrontarsi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 marzo 202