Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9657/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9657/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9657/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RASTRELLI LUCA nato a FIRENZE il 09/04/1986 CRESCI VALENTINA nato a PISTOIA il 12/01/1988 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9657/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RASTRELLI LUCA nato a FIRENZE il 09/04/1986 CRESCI VALENTINA nato a PISTOIA il 12/01/1988 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto di motivazione motivi di cassazione allegazione motivata motivi validi sostituzione dei motivi motivi che possono invocarsi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RASTRELLI LUCA nato a FIRENZE il 09/04/1986 CRESCI VALENTINA nato a PISTOIA il 12/01/1988 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell'interesse di Luca Rastrelli e di Valentina Cresci, ritenuto che l'unico motivo, che deduce il vizio di illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dei due imputati per il reato di estorsione in concorso di cui al capo 2), non è consentito sia perché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dalla Corte d'appello, sia perché propone una rivalutazione del compendio probatorio non deducibile in sede di legittimità; che la Corte d'appello ha puntualmente valutato la credibilità della persona offesa dal reato, senza incorrere in aporie e con una motivazione esente da manifeste illogicità (pagg. 4-5 della sentenza impugnata), sicché le stesse dichiarazioni sono state legittimamente e congruamente poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di estorsione in concorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibilT, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 marzo 20