Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding generic mitigating circumstances under Article 62-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Lo Presti against the Court of Appeal of Messina inadmissible. The appellant argued that the lower court violated the law by refusing generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code without considering all favorable elements. The court rejected this claim, ruling that it is sufficient for the trial judge to reference only decisive factors rather than every single element presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; The cassation court holds that a trial judge's refusal of generic mitigating circumstances is not a violation of law if the decision is based on a reasoned evaluation of decisive elements, without the requirement to explicitly address every favorable or unfavorable fact deduced by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI LETTERIO nato a MESSINA il 15/02/1978 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Letterio Lo Presti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio violazione di legge e del vizio di mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, non mass.;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); che ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie in cui la Corte d'appello ha legittimamente escluso la concessione del richiesto beneficio in ragione dei precedenti penali dell'imputato - il che, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, non si pone in contraddizione con l'esclusione della recidiva, attesa la diversità dei due istituti -, in assenza, peraltro, di elementi positivi valorizzabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 mar