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Ordinanza — n. 9651/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding sentencing and leniency denial in post-settlement cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9651/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals filed by three individuals inadmissible, ordering them to pay legal costs. The appellants argued for a new assessment of the base sentence and the denial of statutory leniency under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because post-settlement judgments are consensual in nature, preventing a new evaluation of sentencing congruity or the application of leniency.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Appeals against post-settlement judgments cannot challenge the determination of the sentence or the denial of leniency, as the settlement's consensual nature precludes a new evaluation of congruity.

Parole chiave

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post-settlement judgments consensual nature leniency denial sentencing congruity inadmissible appeal Article 62-bis Cassa delle ammende proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi
(Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CICCARELLI NICOLA nato a MUGNANO DI NAPOLI il 25/01/1986 DITTATORE LUIGI nato a VILLARICCA il 06/04/1986 MINIERI FEDERICO nato a MODENA il 08/02/1972 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Federico Minieri, Nicola Ciccarelli e Luigi Dittatore, ritenuto che, l'unico motivo di ricorso nell'interesse del primo ricorrente Minieri, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di omessa motivazione in ordine alla commisurazione della pena base non è consentito, in quanto è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), come nel caso in esame, ove la corte d'appello, disponendo peraltro una riduzione trattamentale in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha adeguatamente motivato con riferimento alla pena a pag. 8 della sentenza impugnata, senza incorrere in errori scrutinabili in sede di legittimità; ritenuto che l'unico motivo di ricorso nell'interesse dei due ricorrenti Ciccarelli e Dittatore, che deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in relazione alla commisurazione della pena e al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., non è consentito perché non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva. (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 - 02); che il giudice adito ha recepito l'accordo delle parti adeguatamente motivando in ordine al calcolo della pena a pag. 7 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno