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Ordinanza — n. 9650/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as merely reiterative of lower court's already decided arguments on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9650/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal merely reiterated complaints already addressed in the second instance judgment. The appellant argued for a violation of law regarding recidivism, but the court found these arguments were not new and lacked logical flaws suitable for review at the legitimacy stage. Consequently, the lower court's reasoning linking the appellant's predatory conduct to his drug-related criminal history was upheld as sufficient to demonstrate persistent danger.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reiterative of complaints already fully and exhaustively addressed by the court of second instance without presenting new arguments or logical defects.

Parole chiave

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reiterative appeal inadmissibility recidivism assessment legitimacy review second instance judgment recidiva nell'infrazione criminalità persistente imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKUNGBOWA NEWMAN BOSS (CUI 0597PPL) nato il 27/02/1987 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Newman Boss Okungbowa, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di carenza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni sintetiche e al contempo esaustive, nonché prive di vizi logici censurabili in sede di legittimità, giacché il giudice di merito ha adeguatamente evidenziato il legame di pertinenza tra la condotta predatoria del ricorrente nel fatto di cui a giudizio e i precedenti penali del ricorrente in materia di stupefacenti, atto a far emergere l'indice di persistente e spiccata pericolosità dell'imputato (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata ove si rileva, peraltro, come la suddetta condotta predatoria si dovesse ritenere sintomatica del perdurante ricorso al crimine quale unica fonte di sostentamento del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 marzo 202