Italian Supreme Court dismisses appeal as merely reiterative of already rejected arguments regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ivano Savioni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Savioni argued that the lower court's judgment on his criminal liability for money laundering was contradictory or insufficiently motivated, but the Court found these claims were merely repetitive of grievances already rejected in the appellate stage. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked merit under established precedent and dismissed it without examining the substantive merits of the criminal liability issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already disallowed in the prior judgment, as such repetition does not constitute a new ground for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVIONI IVANO nato a MILANO il 27/07/1956 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ivano Savioni, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di contraddittorietà e/o comunque insufficienza della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) e ivi puntualmente disattese (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata con particolare riferimento alla prova degli elementi della fattispecie di riciclaggio a carico del ricorrente, per aver costui presentato alla motorizzazione documenti che falsamente attestavano l'immatricolazione dell'autovettura in Francia: circostanza evidentemente nota al ricorrente e finalizzata alla dissimulazione tipica del delitto in contestazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 marzo 2026.