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Ordinanza — n. 9648/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9648/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9648/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLISI GIUSEPPE GIANLUCA nato a CATANIA il 01/10/1993 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Gianluca Puglisi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla valutazione di attendibilità dell'individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia di condanna del ricorrente, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, e altresì manifestamente infondato, giacché la censura si rivolge alla motivazione della sentenza impugnata, la quale tuttavia risulta lineare, esaustiva, giuridicamente conforme ai principi di legittimità e priva di vizi logici censurabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, ove la corte d'appello illustra le ragioni per le quali ritenere attendibile il riconoscimento effettuato dal teste Evete, anche in considerazione della presenza di altre fotografie a riproduzione delle effigi di soggetti molto somiglianti al ricorrente), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9648/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, e altresì manifestamente infondato, giacché la censura si rivolge alla motivazione della sentenza impugnata, la quale tuttavia risulta lineare, esaustiva, giuridicamente conforme ai principi di legittimità e priva di vizi logici censurabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, ove la corte d'appello illustra le ragioni per le quali ritenere attendibile il riconoscimento effettuato dal teste Evete, anche in considerazione della presenza di altre fotografie a riproduzione delle effigi di soggetti molto somiglianti al ricorrente), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inverosimiglianza delle persecuzioni esame grafologico esame e criteri di identificazione documenti d'identità diritto alla propria immagine legittimo sospetto di parzialità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLISI GIUSEPPE GIANLUCA nato a CATANIA il 01/10/1993 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Gianluca Puglisi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla valutazione di attendibilità dell'individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia di condanna del ricorrente, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, e altresì manifestamente infondato, giacché la censura si rivolge alla motivazione della sentenza impugnata, la quale tuttavia risulta lineare, esaustiva, giuridicamente conforme ai principi di legittimità e priva di vizi logici censurabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, ove la corte d'appello illustra le ragioni per le quali ritenere attendibile il riconoscimento effettuato dal teste Evete, anche in considerazione della presenza di altre fotografie a riproduzione delle effigi di soggetti molto somiglianti al ricorrente), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 mar