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Ordinanza — n. 9647/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating arguments already rejected on appeal regarding necessity defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9647/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground of violation of law merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for the exclusion of criminal liability based on the state of necessity under Article 54 of the Penal Code, claiming an unavoidable danger to her person. The court found these arguments lacked novelty and failed to address the specific requirements of actuality and inevitability of the peril established in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; The Supreme Court holds that an appeal based on the violation of the state of necessity defense is inadmissible if it merely reiterates arguments already fully examined and rejected in the appellate judgment without presenting new legal reasoning.

Parole chiave

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state of necessity defense Article 54 Penal Code inadmissible appeal reiterative arguments violation of law ground appellate review limits criminal procedure diritto all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Catia Dolcemascolo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'esclusione dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez.
art. 54 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Catia Dolcemascolo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'esclusione dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOLCEMASCOLO CATIA nato a PALERMO il 07/01/1986 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Catia Dolcemascolo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'esclusione dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni lineari e logicamente corrette, non scrutinabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata con riferimento alla mancanza dei requisiti dello stato di necessità, quali l'attualità e l'inevitabilità del pericolo, che nel caso esaminato dalla corte d'appello non giunge ad integrare gli estremi di un grave rischio per l'incolumità della persona, la quale avrebbe potuto, anzi, fronteggiare il problema abitativo mediante l'attivazione di canali assistenziali alternativi), risolvendosi, peraltro, in una riproposizione di argomenti privi di correlazione e di confronto con la sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 marzo 2026