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Ordinanza — n. 9645/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating generic complaints and proposing alternative merit readings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9645/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Francesco Reca's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding evidence evaluation, mitigating circumstances, and excessive sentencing. Reca argued for a new assessment of the trial court's reasoning, but the Court found these grounds merely repetitive of previous appellate objections and legally impermissible in this stage. Consequently, the appeal was dismissed without examining the merits, as the cited complaints failed to meet the strict requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. a), b), c), d), e), cod. proc. pen.; Art. 62-bis, cod. pen.: Appeals based on generic allegations of procedural vices or requests for alternative interpretations of the trial judgment are inadmissible if they merely reiterate prior complaints or propose new evaluations of the case merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative complaints alternative merit reading mitigating circumstances excessive sentencing criminal procedure Cassazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. a), b), c), d), e), cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Reca, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce indistintamente tutti i vizi integranti l'art. 606, comma 1, lett.
Art. 62-bis, cod. pen.
pen., in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., in ordine al giudizio di responsabilità per i reati contestati al ricorrente, e più specificamente alla valutazione delle prove a carico, non è consentito ed è anche manifestamente infondato perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 7, n. 24562 del 18/4/2023, Montebello
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
3 della sentenza impugnata); che lo stesso motivo non è consentito anche perché, nell'esporre le censure alla sentenza d'appello, si risolve in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori
36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
259899); che la doglianza sulla determinazione della pena per eccessività della sua misura non è consentita giacché la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, Cipollini
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECA FRANCESCO nato a NAPOLI il 30/03/1986 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Reca, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce indistintamente tutti i vizi integranti l'art. 606, comma 1, lett. a), b), c), d), e), cod. proc. pen., in ordine al giudizio di responsabilità per i reati contestati al ricorrente, e più specificamente alla valutazione delle prove a carico, non è consentito ed è anche manifestamente infondato perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici censurabili in questa sede e conformi ai consolidati principi di legittimità in tema di truffa, a mente dei quali «l'incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce [...] un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono comunicati all'acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita, circostanza che impone di ascrivere al prevenuto un ruolo essenziale nella consumazione dell'illecito» (Sez. 7, n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, n. m.) (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); che lo stesso motivo non è consentito anche perché, nell'esporre le censure alla sentenza d'appello, si risolve in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di puntuale confronto con la motivazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce indistintamente tutti i vizi integranti l'art. 606, comma 1, lett. a), b), c), d), e), cod. proc. pen., in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., e in ordine all'eccessività della pena, è anch'esso non consentito in quanto reiterativo, e altresì manifestamente infondato, giacché rileva un vizio non emergente dal testo della sentenza impugnata, la quale, anzi, adeguatamente motiva in ordine alle predette attenuanti, segnalando l'insussistenza di elementi positivi che ne giustifichino l'applicazione, in senso conforme ai principi di questa Corte; che, invero, tali principi stabiliscono che, in punto di applicazione di attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); che la doglianza sulla determinazione della pena per eccessività della sua misura non è consentita giacché la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142;

Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.) - come è avvenuto nel caso in esame (v. pag. 4 della sentenza impugnata) - non è scrutinabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos