Ordinanza — n. 9642/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANGELO nato a CECCANO il 17/11/1991 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Esposito, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 640 cod. pen., e non già nei termini di mero illecito civile, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con ampie e puntuali argomentazioni esenti da vizi logici censurabili in questa sede (si vedano, in particolare, le pagine dall'ottava all'undicesima della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza di artifizi e raggiri, tipici della truffa, e alla conseguente rilevanza penale del fatto, con esclusione di qualsivoglia riqualificazione in termini civilistici), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) e caratterizzata, altresì, da illogicità, atteso che censura vizi che non compaiono nel testo della sentenza impugnata la quale, anzi, correttamente argomenta su tutte le questioni sollevate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 9642/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen., e non già nei termini di mero illecito civile, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con ampie e puntuali argomentazioni esenti da vizi logici censurabili in questa sede (si vedano, in particolare, le pagine dall'ottava all'undicesima della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza di artifizi e raggiri, tipici della truffa, e alla conseguente rilevanza penale del fatto, con esclusione di qualsivoglia riqualificazione in termini civilistici), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) e caratterizzata, altresì, da illogicità, atteso che censura vizi che non compaiono nel testo della sentenza impugnata la quale, anzi, correttamente argomenta su tutte le questioni sollevate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANGELO nato a CECCANO il 17/11/1991 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Esposito, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 640 cod. pen., e non già nei termini di mero illecito civile, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con ampie e puntuali argomentazioni esenti da vizi logici censurabili in questa sede (si vedano, in particolare, le pagine dall'ottava all'undicesima della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza di artifizi e raggiri, tipici della truffa, e alla conseguente rilevanza penale del fatto, con esclusione di qualsivoglia riqualificazione in termini civilistici), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) e caratterizzata, altresì, da illogicità, atteso che censura vizi che non compaiono nel testo della sentenza impugnata la quale, anzi, correttamente argomenta su tutte le questioni sollevate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 marzo