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Ordinanza — n. 9640/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments already rejected in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9640/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Nicola Vallefuoco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal committed errors in reasoning regarding criminal liability and failed to grant a mitigating circumstance. The court rejected these claims as mere repetitions of grievances already thoroughly addressed and dismissed in the second instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals that merely reiterate grievances already rejected in the second instance with exhaustive and coherent arguments are inadmissible as they propose an alternative reading of the merits not permitted in this stage.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grievances second instance review cassation procedure lack of novelty lesioni gravi grave affezione alla salute lesioni conseguenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen.; non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive, coerenti e prive di vizi logici censurabili in sede di legittimità, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
277758-01) tra l'altro caratterizzata da mancanza di specificità nella sua formulazione, giacché formulata in mancanza di qualsivoglia confronto con la motivazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLEFUOCO NICOLA nato a POMIGLIANO D'ARCO il 07/03/1986 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nicola Vallefuoco, ritenuto che i motivi di ricorso, nella specie: - Il primo, che deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 628, primo comma, secondo comma, terzo comma, n.

1) e 2), cod. pen., precisamente diretto a censurare: l'impiego in motivazione della tecnica per relationem, avendo la corte d'appello richiamato i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado in punto di responsabilità; la valutazione della corte d'appello in relazione all'attendibilità della persona offesa; la mancata individuazione del correo Maurizio Esposito; - Il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di omessa o insufficiente motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4), cod. pen.; non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive, coerenti e prive di vizi logici censurabili in sede di legittimità, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) tra l'altro caratterizzata da mancanza di specificità nella sua formulazione, giacché formulata in mancanza di qualsivoglia confronto con la motivazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che invero il giudice del merito ha adeguatamente motivato con riferimento a tutti i punti innanzi richiamati (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6 in ordine all'ammissibilità dell'impiego alla tecnica del rinvio nel corpo della motivazione, avvalorata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità; pag. 7 in ordine alle dichiarazioni della persona offesa apparse prive di contraddizioni e riscontrate da molteplici elementi ricavati dagli accertamenti investigativi; pagg. 7-8 in ordine alla deposizione del co-imputato Esposito); ritenuto che il secondo motivo, come sopra richiamato, è altresì manifestamente infondato, giacché censura un vizio che non emerge dal testo della motivazione, la quale correttamente enuclea gli elementi sulla base dei quali escludere l'attenuazione per speciale tenuità del danno, secondo una valutazione sottratta alla cognizione di questa Corte, essendo essa riferita al merito del fatto, e ad una discrezionale ponderazione degli indici di gravità che connotano la circostanza in esame (si vedano pagg. 8-9 della sentenza impugnata, ove la corte d'appello esclude l'applicazione dell'art 62, n. 4, sulla base di plurimi elementi, tra i quali il contesto fattuale, la riunione di più persone, l'uso dell'arma e il danno cagionato alla persona offesa, comprensivo delle lesioni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis