Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of legal standing in cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Pugliese and Granata inadmissible, ordering them to pay legal fees. The appellants argued that the lower court violated the law and lacked motivation regarding the denial of generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected this, noting that such arguments are not permitted in cassation and that the lower court's reasoning was sufficient and free from logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis, cod. pen.; Appeals based on the violation of law or lack of motivation regarding the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible in cassation proceedings, as the supreme court only reviews the correctness of the lower court's evaluation of decisive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PUGLIESE SALVATORE nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 16/12/1969 GRANATA LUIGI nato a VILLARICCA il 02/12/1955 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Salvatore Pugliese e Luigi Granata, ritenuto che l'unico motivo di ricorso nell'interesse dei ricorrenti, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di carenza di motivazione in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego di concessione delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); che la corte d'appello ha adeguatamente e diffusamente motivato a pag. 10 della sentenza impugnata, rilevando l'assenza di elementi positivi da porre a fondamento dell'eventuale applicazione del beneficio, unitamente alla sussistenza di elementi, quali i numerosi precedenti penali a carico del ricorrente e la gravità dei fatti, ritenuti congrui ad escludere la mitigazione della pena, in proporzione a quanto già precedentemente calcolato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 m