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Ordinanza — n. 9638/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9638/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9638/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAMARO LUIGI nato a NAPOLI il 28/11/1991 avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luigi Alamaro, ritenuto che l'unico motivo di ricorso risulta eccentrico rispetto alla sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio, atteso che esso riguarda l'affermazione di responsabilità nonostante:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9638/2026 — snpen · Corte di Cassazione: b) il restante reato di cui al capo b) non fosse stato "toccato" dalla sentenza rescindente, sicché la Corte d'appello di Napoli, in sede di rinvio, si è limitata a rideterminare la pena per tale reato di cui al capo b); che il motivo è pertanto eccentrico in quanto è privo di correlazione con l'oggetto del giudizio di rinvio e la decisione che è stata adottata in tale sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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scemata imputabilità revisione della sentenza penale sanzione sostitutiva responsabilità penale altri capi d'accusa recidiva nell'infrazione
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAMARO LUIGI nato a NAPOLI il 28/11/1991 avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luigi Alamaro, ritenuto che l'unico motivo di ricorso risulta eccentrico rispetto alla sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio, atteso che esso riguarda l'affermazione di responsabilità nonostante:

a) in tale sede di rinvio, il reato associativo di cui al capo a) sia stato dichiarato estinto per prescrizione;

b) il restante reato di cui al capo b) non fosse stato "toccato" dalla sentenza rescindente, sicché la Corte d'appello di Napoli, in sede di rinvio, si è limitata a rideterminare la pena per tale reato di cui al capo b); che il motivo è pertanto eccentrico in quanto è privo di correlazione con l'oggetto del giudizio di rinvio e la decisione che è stata adottata in tale sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 marzo 2026.