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Ordinanza — n. 9637/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on ne bis in idem and sentencing review grounds as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9637/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Salvatore Moccardi inadmissible, rejecting arguments regarding the violation of the ne bis in idem principle and the review of sentencing. The court held that the appellant's complaints were merely repetitive of those already dismissed in the appellate court and that the ne bis in idem rule does not bar examining facts for a different crime or evaluating evidence sources. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 64 c.p.p.; Art. 416-bis c.p.: The principle of ne bis in idem does not apply when a prior conviction for a different crime is used to prove participation in an association, nor does it restrict the evaluation of evidence sources for distinct offenses.

Parole chiave

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ne bis in idem mafia association sentencing review inadmissible appeal procedural violation riesame dell'entità pena attenuazione libera della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895
Art. 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895
art. 416-bis cod. pen
art. 62-bis cod. pen
276719 - 02); che, inoltre, il principio del ne bis in idem non è riferibile alle fonti probatorie; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego di applicazione dell'art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
895, e alla violazione del principio del ne bis in idem, stante la valorizzazione del medesimo compendio probatorio in diverso procedimento a carico del medesimo ricorrente, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 1, n. 31828 del 20/06/2018, Pg
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
pen., non è consentito perché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori
271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCCARDI SALVATORE nato a NAPOLI il 18/11/1976 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Moccardi, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale e processuale, nonché il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento del giudizio di responsabilità, per i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen., e artt. 81 e 110 cod. pen. e artt. 2, 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e alla violazione del principio del ne bis in idem, stante la valorizzazione del medesimo compendio probatorio in diverso procedimento a carico del medesimo ricorrente, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali ed esaustive (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata con riferimento alle intercettazioni, dalle quali ricavare inequivocabilmente la partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa, e all'impiego di tale compendio probatorio anche nel giudizio de quo), risolvendosi in una censura rivalutativa e giuridicamente scorretta, tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; che, infatti, a tenore della consolidata giurisprudenza, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non può invocarsi il principio del ne bis in idem quando la partecipazione all'associazione venga desunta anche dalla commissione di altro reato per il quale sia già intervenuta condanna definitiva, in quanto l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato (Sez. 1, n. 31828 del 20/06/2018, dep. 2019, Pg, Rv. 276719 - 02); che, inoltre, il principio del ne bis in idem non è riferibile alle fonti probatorie; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego di applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., non è consentito perché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); che, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito ha fatto corretta applicazione dei principi della consolidata giurisprudenza di legittimità, a tenore dei quali, ai fini del loro diniego, non è necessaria la considerazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, bensì è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec