Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating lower court arguments and lacking logical motivation defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ferdinando Frosolone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground of appeal was rejected as merely reiterative of arguments already dismissed in the Court of Appeal, while the second ground regarding the logic of the motivation was found manifestly unfounded. The court ruled that cassation review is limited to verifying the existence of a logical argumentative structure, not the substantive correspondence of the reasoning to case facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The cassation court must limit its review to verifying the existence of a logical argumentative structure and cannot assess the correspondence of the motivation to the case facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FROSOLONE FERDINANDO nato a NAPOLI il 21/10/1960 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ferdinando Frosolone, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui agli artt. 633, 639-bis, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità (si vedano, in particolare, le pagg. 2-3 della sentenza impugnata con riguardo alla piena prova della sussistenza del reato con riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi); ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente, è manifestamente infondato, essendo la motivazione della sentenza completa, seppure sintetica, ed esaustiva in punto di responsabilità (si vedano nuovamente le pagg. 2-3 della sentenza impugnata); che invero l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 mar