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Ordinanza — n. 9635/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating lower court arguments and lacking logical motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9635/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Ferdinando Frosolone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground of appeal was rejected as merely reiterative of arguments already dismissed in the Court of Appeal, while the second ground regarding the logic of the motivation was found manifestly unfounded. The court ruled that cassation review is limited to verifying the existence of a logical argumentative structure, not the substantive correspondence of the reasoning to case facts.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The cassation court must limit its review to verifying the existence of a logical argumentative structure and cannot assess the correspondence of the motivation to the case facts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiterative arguments rejection manifestly unfounded motivation logical argumentative structure cassation review limits difetto di legittimazione dell'associazione rappresentante sindacale difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 604 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FROSOLONE FERDINANDO nato a NAPOLI il 21/10/1960 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ferdinando Frosolone, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui agli artt. 633, 639-bis, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità (si vedano, in particolare, le pagg. 2-3 della sentenza impugnata con riguardo alla piena prova della sussistenza del reato con riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi); ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente, è manifestamente infondato, essendo la motivazione della sentenza completa, seppure sintetica, ed esaustiva in punto di responsabilità (si vedano nuovamente le pagg. 2-3 della sentenza impugnata); che invero l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 mar