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Ordinanza — n. 9633/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for failure to raise violation of law ground in appeal and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9633/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of violation of law was not previously raised as an appeal reason. The appellant argued the lower court erred in qualifying the crime as receipt rather than theft, but the court noted this specific objection must have been contested in the original appeal. Consequently, the appeal was rejected as both procedurally defective and substantively unfounded due to the correct legal reasoning in the lower judgment.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Criminal appeals must specifically cite grounds of violation of law and illogical motivation in the appeal; failure to do so renders the appeal inadmissible, and arguments manifestly unfounded based on correct lower court reasoning also lead to dismissal.

Parole chiave

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violation of law ground illogical motivation procedural inadmissibility criminal appeal receipt versus theft recidiva nell'infrazione ricettazione pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERI EMANUELE nato a NAPOLI il 10/09/1979 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Emanuele Palmieri, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità della motivazione deducendo che l'imputato potrebbe essere l'autore del delitto presupposto di furto non è consentito perché tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01); ritenuto che lo stesso motivo si deve ritenere comunque manifestamente infondato poiché la qualificazione del fatto nei termini di ricettazione è stata ampiamente motivata in sentenza con argomentazioni corrette in diritto e logicamente ineccepibili (sì vedano pagg. 3-4 sulla ricostruzione del fatto e sulla responsabilità del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 marzo 202