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Ordinanza — n. 9632/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific legal grounds at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9632/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Manzo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued violations of law regarding subjective elements and motivation, but the court found these grounds were not properly raised during the appellate proceedings. Consequently, the appeal was rejected because the specific legal objections required under criminal procedure law were omitted in the second instance.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals must specifically deduce all legal grounds at the second instance; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility second instance procedural defect Cassazione subjective element court costs cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZO SALVATORE nato a NAPOLI il 26/04/1976 avverso la sentenza del 08/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Manzo, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo di fattispecie in relazione al reato di cui all'art. 648, cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi dai quali dedurre la certa consapevolezza del ricorrente circa la provenienza illecita del titolo di pagamento, sono entrambi non consentiti in sede di legittimità perché non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01); che invero la corte d'appello si è pronunciata sull'unica doglianza in punto di responsabilità, relativa alla sussistenza del reato presupposto (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte correttamente rileva la sussistenza del reato di ricettazione e la responsabilità del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 marzo 2