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Ordinanza — n. 9631/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9631/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal filed by Demis Iaccarino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law and insufficient reasoning regarding his criminal liability and the conditions for suspended sentence. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments already dismissed at the appellate level and lacked the required specificity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely repetitive of prior objections; generic complaints without precise references to the contested reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive grounds lack of specificity suspended sentence court costs esame delle censure formali esame di cassazione esame nel merito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACCARINO DEMIS nato a COSENZA il 08/09/1994 avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Demis Iaccarino, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione insufficiente e/o manifestamente illogica in ordine alla valutazione della prova, nonché il secondo motivo, che deduce anch'esso il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine alla scelta di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, sono entrambi non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici e non censurabili in questa sede; che la Corte d'appello ha adeguatamente argomentato sia in punto di responsabilità che di trattamento sanzionatorio (si vedano, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata ove è contenuta la rassegna degli elementi sulla base dei quali ritenere provata la responsabilità del ricorrente, come l'intestazione della carta Postepay alla madre di quest'ultimo, unitamente alla mancanza di denunce di furto o smarrimento della stessa e pag. 6 sulla sospensione condizionale subordinata al risarcimento, adeguatamente giustificata dall'assenza di elementi idonei a provare l'insolvenza del ricorrente); ritenuto che il primo motivo, sulla responsabilità del ricorrente, è altresì generico perché privo di specificità, in quanto manca nel corpo del ricorso un puntuale riferimento alle ragioni per le quali si ritengono censurabili le argomentazioni addotte dalla Corte d'appello, e che tale vizio è dato dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3