Cassation court dismisses appeal as repetitive and unfounded regarding subjective element of criminal offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground was a repetitive complaint already rejected in the second instance. The appellant argued for a logical flaw in the lower court's finding of subjective intent for the crime of receiving stolen goods. The court rejected this, noting the appellate judge thoroughly examined defensive reconstructions and applied established legal principles regarding the presumption of illicit origin.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-examine the factual basis of a decision but must only verify the logical coherence of the argumentation, dismissing appeals that merely repeat previously rejected grievances without new grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO FERDINANDO nato a NAPOLI il 15/09/1959 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ferdinando Cozzolino, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648, cod. pen., è non consentito, in quanto reiterativo di doglianze già proposte in appello e ivi disattese puntualmente, ed è anche manifestamente infondato giacché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la corte d'appello ha diffusamente motivato sulla doglianza con passaggi diretti a vagliare le plurime ricostruzioni difensive, sottoponendole a controdeduzioni ed ad un esame approfondito, sulla base di riscontri tratti dal contesto in cui il fatto si è svolto, così adempiendo al corretto accertamento del dolo di fattispecie, in adesione, peraltro, al principio della consolidata giurisprudenza di legittimità - a mente della quale per positivo accertamento del dolo di ricettazione è sufficiente l'omessa indicazione della provenienza del bene - e adeguatamente richiamata nel corpo della sentenza (si vedano in particolare le pagine quinta e sesta ove il giudice illustra in modo logico e lineare le ragioni per le quali entrambe le prospettazioni difensive comunque non potrebbero superare la conoscenza o conoscibilità, con accettazione del rischio, della provenienza illecita dell'autoveicolo, dedotta peraltro dalla nuova targa ad esso applicata, dalla documentazione assicurativa e dalla sequenza alfanumerica del telaio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3