Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Luigi Muscerino inadmissible due to the generic nature of his complaint regarding the lower court's reasoning. Muscerino argued for a violation of logic and contradiction in the qualification of facts, but the appellate court's decision was deemed logically sound and specific. The court rejected the appeal because the grounds cited failed to meet the specificity requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code, preventing effective judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the factual elements underlying the criticism and thus precluding the appellate judge from exercising their supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCERINO LUIGI nato a NAPOLI il 16/01/1982 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luigi MUscerino, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'accertamento del fatto e alla sua qualificazione giuridica, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che lo stesso motivo è generico anche perché privo di specificità, stante la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 marzo 2026.