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Ordinanza — n. 9628/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite Article 20-bis as a ground of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9628/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Yanmei Du's appeal inadmissible because the specific ground of violation regarding Article 20-bis of the Penal Code was not raised during the appellate proceedings. The court held that under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure, such a substantive objection must be explicitly contested in the appeal itself to avoid being deemed waived. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 20-bis cod. pen.: An objection to the non-provision of alternative penalties under Article 20-bis must be expressly raised as a ground of appeal; failure to do so renders the subsequent cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal Article 606 procedural code Article 20-bis penal code waiver of appeal grounds cassation jurisdiction limits sanzione sostitutiva occupazione sostitutiva esigibile motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 20-bis cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Yanmei Du, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 20-bis cod.
art. 20-bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Yanmei Du, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 20-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DU YANMEI nato il 18/09/1972 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Yanmei Du, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 20-bis cod. pen., in ordine alla mancata previsione della sostituzione della pena inflitta con la pena pecuniaria o con il lavoro di pubblica utilità, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 marzo 2026.