Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite Article 20-bis as a ground of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Yanmei Du's appeal inadmissible because the specific ground of violation regarding Article 20-bis of the Penal Code was not raised during the appellate proceedings. The court held that under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure, such a substantive objection must be explicitly contested in the appeal itself to avoid being deemed waived. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 20-bis cod. pen.: An objection to the non-provision of alternative penalties under Article 20-bis must be expressly raised as a ground of appeal; failure to do so renders the subsequent cassation appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DU YANMEI nato il 18/09/1972 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Yanmei Du, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 20-bis cod. pen., in ordine alla mancata previsione della sostituzione della pena inflitta con la pena pecuniaria o con il lavoro di pubblica utilità, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 marzo 2026.