Cassation court dismisses appeal claiming excessive penalty and lack of mitigating circumstances under Italian Criminal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Mancino inadmissible regarding claims of excessive sentencing and lack of statutory mitigating circumstances. The appellant argued for generic mitigating factors under Article 62-bis of the Criminal Code, but the court held that reviewing the congruity of the penalty or re-evaluating mitigating circumstances is not permissible in a legality proceeding. The court affirmed that the lower court's decision was based on relevant facts without logical flaws, thus rejecting the procedural grounds for the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals challenging the congruity of the penalty or the non-application of generic mitigating circumstances are inadmissible in legality proceedings, as the supreme court cannot substitute its judgment for the lower court's assessment of relevant facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINO SALVATORE nato a PALERMO il 18/08/1998 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Mancino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di carenza e illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, non mass.;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena per eccessività della misura, è inammissibile giacché la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.) non è scrutinabile in sede di legittimità; che la corte di merito ha adeguatamente motivato, senza incorrere in manifesta illogicità e arbitrarietà, sia sulle attenuanti generiche - rilevando l'assenza di elementi positivi in grado di giustificarne l'applicazione, in senso conforme a quanto già statuito dal giudice di primo grado e anche considerata la non modicità del valore del bene oggetto di riciclaggio - sia sulla congruità della pena, già calcolata dal primo giudice, in considerazione della personalità del ricorrente e del complessivo disvalore del fatto (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il gior