Criminal appeal dismissed as untimely filed; defendant failed to meet 45-day deadline due to procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline. The appellant argued for an extended period based on specific procedural circumstances, but the court found no grounds to deviate from the standard timeline. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the prescribed period, and the appellant bears the costs and fine when no fault is found in the determination of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERANZA ROSA nato a QUALIANO il 11/02/1963 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Rosa Speranza è inammissibile perché tardivo; invero, la sentenza impugnata è stata deliberata il 10 giugno 2025 con indicazione di 30 giorni per il deposito della motivazione, avvenuto nel termine (in data 18 giugno 2025); dall'Il luglio è perciò iniziato a decorrere il termine di 45 giorni per proporre impugnazione, senza considerare di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1- bis, cod. proc. pen. posto che, essendo il processo stato definitivo con procedimento camerale non partecipato e non essendo stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare (Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv. 288449 — 01;
Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01). Di conseguenza, senza tener conto del periodo di sospensione feriale dei termini (dal 1 al 31 agosto), il ricorso doveva essere proposto entro il 25 settembre 2025, mentre, come risulta dalla notazione del funzionario giudiziario posta in calce alla sentenza impugnata, il ricorso è stato proposto il 16 ottobre 2025; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.