Criminal appeal dismissed for lack of legal grounds and factual support under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Atzeni inadmissible due to a complete absence of legal arguments and factual data supporting his claims. Atzeni alleged violations of law and defects in reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found no merit in these assertions. Consequently, the appeal was rejected, and Atzeni was ordered to pay procedural costs and a monetary fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is entirely devoid of legal grounds and factual data supporting the request, without requiring a finding of fault in the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATZENI ANDREA nato a MONCALIERI il 02/10/1973 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; k\ Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Atzeni, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile perché totalmente privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della richiesta; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.