Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9620/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of legal grounds and factual support under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9620/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Atzeni inadmissible due to a complete absence of legal arguments and factual data supporting his claims. Atzeni alleged violations of law and defects in reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found no merit in these assertions. Consequently, the appeal was rejected, and Atzeni was ordered to pay procedural costs and a monetary fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is entirely devoid of legal grounds and factual data supporting the request, without requiring a finding of fault in the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of legal grounds defect in reasoning procedural costs monetary fine Article 129 code Article 616 code riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
pen., è inammissibile perché totalmente privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della richiesta; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen., è inammissibile perché totalmente privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della richiesta; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATZENI ANDREA nato a MONCALIERI il 02/10/1973 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; k\ Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Atzeni, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile perché totalmente privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della richiesta; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.