Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of issues in settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Massimo Boccardi inadmissible because the parties' settlement agreement waived the right to raise further grievances in the subsequent appeal. Boccardi argued violations of specific criminal procedure articles regarding the settlement, but the court found these issues were explicitly covered by the agreement. Consequently, the appeal was rejected, and Boccardi was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An agreement on settled points in a settlement implies a waiver of all further grievances in the appeal, except for illegal sentencing or defects in the party's will and prosecutor's consent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCARDI MASSIMO nato a NAPOLI il 25/12/1964 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Boccardi, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e c), cod. proc. pen., con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.