Cassation court dismisses appeal on building code violation due to manifestly flawed lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal fees and a €3,000 fine. The appellant argued for non-punishment based on urban planning conflicts and lack of intent, but the lower court already thoroughly rejected these defenses. The Court upheld the dismissal because the lower court's reasoning was free from obvious illogical flaws, making further review unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 349 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with reasoning immune from manifest illogical flaws.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRUZZI ANNAMARIA nato a SAN SEBASTIANO AL VESUVIO il 12/05/1968 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Annamaria Ferruzzi, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. quanto al reato di cui all'art. 349 cod. pen., è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito l'assenza dei presupposti integranti l'invocata causa di non punibilità sia per il contrasto assoluto con gli strumenti urbanistici e il mancato rispetto di più vincoli della violazioni urbanistiche - da cui evidentemente non può prescindersi in una valutazione globale del fatto - sia - con particolare riferimento all'art. 349 cod. pen. - alla particolare intensità del dolo, desumibile dal fatto che l'imputata ha deliberatamente violato i sigilli, così portando a compimento l'opera abusiva; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.