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Ordinanza — n. 9611/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of legal grounds and facts, ordering fines and costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9611/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Cinzia Saccia inadmissible due to a total lack of legal and factual grounds supporting her claim regarding the sentence. The appellant argued for a violation of motivation, but the court found no merit in her arguments or evidence. Consequently, the appeal was rejected, and Saccia was ordered to pay procedural costs and a €3,000 fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 113 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is entirely devoid of legal and factual reasons supporting the request, resulting in the rejection of the claim and the imposition of costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds absence of factual basis procedural costs financial penalty Corte di Cassazione vizio di motivazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 113 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCIA CINZIA nato a GIULIANOVA il 08/04/1974 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Cinzia Saccia, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla pena, è inammissibile perché totalmente privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della richiesta; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.