Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of statutory grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Fatjon Topalli inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Topalli argued that the lower court's sentencing decision violated Article 133 of the Criminal Code regarding the expression of will, but the Court found this claim did not fall within the specific exceptions allowed for appeals against settlement-based sentences. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the precise legal grounds required by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentences issued pursuant to Article 444 of the Code of Criminal Procedure are admissible only for specific grounds regarding the expression of will, lack of correlation, legal qualification, or penalty legality; appeals based on other defects, such as violations of Article 133 of the Criminal Code, are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOPALLI FATJON nato il 09/02/1997 avverso la sentenza del 11/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Fatjon Topalli, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.