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Ordinanza — n. 9608/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9608/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9608/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO ANTONIO nato a TARANTO il 11/12/1977 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; //, Rilevato che il ricorso proposto personalmente da Antonio Greco è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato, dovendo il ricorso essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9608/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione diritto di ottenere una decisione condono delle spese procedurali oltraggio alla corte anticipo delle spese censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO ANTONIO nato a TARANTO il 11/12/1977 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; //, Rilevato che il ricorso proposto personalmente da Antonio Greco è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato, dovendo il ricorso essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.