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Ordinanza — n. 9607/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9607/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9607/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CODATO LEONARDO nato a ROMA il 08/03/1994 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Leonardo Codato, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche (primo motivo) e alla commisurazione della pena base (secondo motivo), è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e perciò non censurabile in questa sede di legittimità - per un verso, ha ribadito l'impossibilità di un più favorevole giudizio ex art. 69 cod. pen. in relazione sia ai precedenti penali specifici di cui è gravato l'imputato, sia alla condotta tenuta dal Codato al momento dell'arresto, e, per altro verso, in accoglimento del motivo di appello, ha sensibilmente ridotto la pena base a un anno e tre mesi di reclusione e 2.100 euro di multa, pena ritenuta equa e congrua all'entità del fatto e alla personalità dell'imputato come emerge dagli indicati precedenti penali; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9607/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.

Parole chiave

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attenuazione della pena revisione della sentenza penale esame di cassazione riduzione della pena sanzione sostitutiva sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CODATO LEONARDO nato a ROMA il 08/03/1994 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Leonardo Codato, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche (primo motivo) e alla commisurazione della pena base (secondo motivo), è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e perciò non censurabile in questa sede di legittimità - per un verso, ha ribadito l'impossibilità di un più favorevole giudizio ex art. 69 cod. pen. in relazione sia ai precedenti penali specifici di cui è gravato l'imputato, sia alla condotta tenuta dal Codato al momento dell'arresto, e, per altro verso, in accoglimento del motivo di appello, ha sensibilmente ridotto la pena base a un anno e tre mesi di reclusione e 2.100 euro di multa, pena ritenuta equa e congrua all'entità del fatto e alla personalità dell'imputato come emerge dagli indicati precedenti penali; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.