Cassation appeal dismissed as inadmissible because it concerns a settlement agreement rather than specific statutory grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Abdelaziz Elghazi inadmissible, ordering him to pay a fine and procedural costs. Elghazi challenged a preliminary judgment applying a penalty based on a settlement agreement, alleging violations of Article 133 of the Criminal Code. The court ruled that such appeals are only permitted for specific statutory reasons regarding the defendant's will, factual correlation, legal qualification, or penalty legality, none of which applied here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a judgment applying a penalty pursuant to a settlement agreement is inadmissible unless it concerns the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELGHAZI ABDELAZIZ nato il 08/04/1997 avverso la sentenza del 17/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCOudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Abdelaziz Elghazi, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.