Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to factual articulation and manifest lack of merit regarding drug quantity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was improperly structured as a factual argument rather than a legal one. The appellant argued for reclassification of the offense under Article 73, Paragraph 5 of the 1990 Drug Law, claiming the lower court erred in its assessment. The court rejected this, noting that the seized cocaine quantity (over 2,600 doses) and the defendant's role as a transporter constituted overwhelming evidence against the 'minority' classification, rendering the appeal manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if articulated in facts and manifestly unfounded, as the court of first instance correctly applied the principle that the minor quantity of drugs is determined by a comprehensive evaluation of all symptomatic elements, including the specific amount seized and the criminal organization role.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERIANO MICHELE (CUI 06AWFWN) nato a SAN MANGO SUL CALORE il 25/08/1954 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Michele Menano, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge e il vizio di motivazione relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché articolato in fatto e perché, comunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito, facendo corretta applicazione del principi secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.
U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), con motivazione immune da profili di illogicità manifesta — e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito la non riconducibilità del fatto nella previsione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione del quantitativo di cocaina sequestrata, da cui erano ricavabili oltre 2.600 dosi — elemento negativo assorbente, certamente ostativo alla riqualificazione del fatto in termini di "lieve entità" - e del ruolo di trasportatore dell'imputato, sintomatico di un suo inserimento in un'organizzazione criminale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.